L.R. PIEMONTE n. 43/1986: “Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici”
Ultimo aggiornamento Lunedì 24 Maggio 2010 09:21 Venerdì 26 Marzo 2010 01:00
L.R. PIEMONTE n. 43/1986:
“Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici”.
Sommario: in base al chiarimento sul termine “specie esotiche”, le specie allevate in cattività dagli allevatori sportivi non rientrano nell’ambito applicativo della legge citata. Pertanto gli allevatori sportivi che risiedono nella Regione Piemonte e che detengono ed allevano specie previste dai regolamenti C.O.M non sono tenuti ad adeguarsi agli obblighi previsti dalla L.R. n.43/86
La legge citata ha fatto discutere moltissimo il nostro Movimento in queste ultime settimane, avendo suscitato stupore ed allarme.
Stupore, poiché di una legge regionale promulgata nel 1986 siamo venuti a conoscenza solo …24 anni dopo!. Eppure siamo i primi e diretti interessati, con i nostri 20.000 allevatori associati che ogni anno fanno nascere circa 2 milioni di uccelli, fra cui specie “esotiche” (definizione del dizionario: “specie originate in Paesi lontani”). Dunque, c’è un grave problema di informazione, ma sopratutto, a monte, di coinvolgimento delle organizzazioni degli allevatori sportivi e dei commercianti di piccoli animali da compagnia.
Allarme, poiché abbiamo percepito il rischio di migliaia di uccelli (e loro detentori!) fuori legge in tutta la regione Piemonte.
Oltretutto, questa legge non ha equivalenti in Italia ed in Europa, per quanto ne sappiamo.Si tratta di una legge a tutela del benessere degli animali appunto definiti “esotici”, mentre tutte le normative vigenti tutelano tutti gli animali, qualunque sia la loro origine.
Il dialogo aperto con i dirigenti della Regione Piemonte, settore Prevenzione Veterinaria, ha consentito di chiarire gli intendimenti della Regione medesima ed il contenuto pratico della parola “esotico” utilizzata nell’ambito della L.R. n. 43/86. La chiave per il nostro Movimento è nella interpretazione dell’art.1, comma b) del Regolamento applicativo della legge citata: rientrano“nella definizione di animali esotici….le specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali NON esistono, in Italia, consistenti popolazioni naturali od allevate, ed i cui esemplari sono stati importati o si sono riprodotti in cattività in NUMERO LIMITATO nel territorio nazionale”.
Gli allevatori sportivi detengono ed allevano specie che- pur originarie storicamente di Paesi lontani, e dunque “esotiche”- sono da decenni riprodotte in cattività, sono in popolazioni molto consistenti presenti sul territorio del nostro Paese ( e dell’Unione Europea: su questi temi sarebbe il momento di ragionare in termini “europei”), ed in alcuni casi hanno colonizzato vaste aree in cui vivono in stato di naturale libertà. La decisione della Regione Piemonte è stata dunque quella di escludere dalla normativa le specie allevate abitualmente dagli allevatori sportivi.
Un sincero ringraziamento al dr. Barbarino per la gentile disponibilità al chiarimento, in una vicenda abbastanza anomala.
La L.R. n. 43/86 ha un figlio, destinato a sostituirla: la L.R. n. 6/2010, del 18/02/2010.L’auspicio è che la gestione di questa nuova normativa non proceda secondo i canali della precedente, sia in termini di coinvolgimento di tutte le categorie interessate che in termini di informazione. Nel ricordare l’esistenza di questa legge, non possiamo che rinnovare una nostra preoccupazione ed un motivo di dissenso.
La preoccupazione è che si continui nell’assunto che la tutela della vita e del benessere degli animali veda il mondo diviso in due parti: la parte “buona” (il buon samaritano) rappresentato dagli “animalisti”, come li definisce la legge n. 6, la parte “cattiva” rappresentata da chi alleva e da chi commercia alla luce del sole gli animali, per definizione “torturatori”.E’ una logica culturalmente inaccettabile in sè,di condanna a priori non motivata dalla realtà, che rende più povera di strumenti la società civile ed allontana gli obiettivi comuni: tutelare salute e benessere degli animali, sviluppare il rapporto uomo/animali domestici.
Il dissenso totale è sul mancato coinvolgimento delle organizzazioni degli allevatori sportivi e dei commercianti degli animali da compagnia, nella predisposizione del nuovo testo di legge uscito in febbraio. Ricordiamo che l’organizzazione FOI Onlus, assieme a AISAD e AIPA (organizzazioni dei commercianti specializzati), ha collaborato alla stesura dell’unica legge regionale italiana di attuazione dell’Accordo Stato-Regioni (del 2005) sul benessere animale (Emilia Romagna) e che FOI è l’unica organizzazione al mondo che ha adottato volontariamente un Disciplinare completo a tutela del benessere degli uccelli in tutta la filiera.
Aspettiamo fiduciosi di poter collaborare anche con la Regione Piemonte.
20 maggio 2010-Banfi
L.R. PIEMONTE n. 43/1986:
“Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici”.
Sommario: in base al chiarimento sul termine “specie esotiche”, le specie allevate in cattività dagli allevatori sportivi non rientrano nell’ambito applicativo della legge citata. Pertanto gli allevatori sportivi che risiedono nella Regione Piemonte e che detengono ed allevano specie previste dai regolamenti C.O.M non sono tenuti ad adeguarsi agli obblighi previsti dalla L.R. n.43/86
La legge citata ha fatto discutere moltissimo il nostro Movimento in queste ultime settimane, avendo suscitato stupore ed allarme.
Stupore, poiché di una legge regionale promulgata nel 1986 siamo venuti a conoscenza solo …24 anni dopo!. Eppure siamo i primi e diretti interessati, con i nostri 20.000 allevatori associati che ogni anno fanno nascere circa 2 milioni di uccelli, fra cui specie “esotiche” (definizione del dizionario: “specie originate in Paesi lontani”). Dunque, c’è un grave problema di informazione, ma sopratutto, a monte, di coinvolgimento delle organizzazioni degli allevatori sportivi e dei commercianti di piccoli animali da compagnia.
Allarme, poiché abbiamo percepito il rischio di migliaia di uccelli (e loro detentori!) fuori legge in tutta la regione Piemonte.
Oltretutto, questa legge non ha equivalenti in Italia ed in Europa, per quanto ne sappiamo.Si tratta di una legge a tutela del benessere degli animali appunto definiti “esotici”, mentre tutte le normative vigenti tutelano tutti gli animali, qualunque sia la loro origine.
Il dialogo aperto con i dirigenti della Regione Piemonte, settore Prevenzione Veterinaria, ha consentito di chiarire gli intendimenti della Regione medesima ed il contenuto pratico della parola “esotico” utilizzata nell’ambito della L.R. n. 43/86. La chiave per il nostro Movimento è nella interpretazione dell’art.1, comma b) del Regolamento applicativo della legge citata: rientrano“nella definizione di animali esotici….le specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali NON esistono, in Italia, consistenti popolazioni naturali od allevate, ed i cui esemplari sono stati importati o si sono riprodotti in cattività in NUMERO LIMITATO nel territorio nazionale”.
Gli allevatori sportivi detengono ed allevano specie che- pur originarie storicamente di Paesi lontani, e dunque “esotiche”- sono da decenni riprodotte in cattività, sono in popolazioni molto consistenti presenti sul territorio del nostro Paese ( e dell’Unione Europea: su questi temi sarebbe il momento di ragionare in termini “europei”), ed in alcuni casi hanno colonizzato vaste aree in cui vivono in stato di naturale libertà. La decisione della Regione Piemonte è stata dunque quella di escludere dalla normativa le specie allevate abitualmente dagli allevatori sportivi.
Un sincero ringraziamento al dr. Barbarino per la gentile disponibilità al chiarimento, in una vicenda abbastanza anomala.
La L.R. n. 43/86 ha un figlio, destinato a sostituirla: la L.R. n. 6/2010, del 18/02/2010.L’auspicio è che la gestione di questa nuova normativa non proceda secondo i canali della precedente, sia in termini di coinvolgimento di tutte le categorie interessate che in termini di informazione. Nel ricordare l’esistenza di questa legge, non possiamo che rinnovare una nostra preoccupazione ed un motivo di dissenso.
La preoccupazione è che si continui nell’assunto che la tutela della vita e del benessere degli animali veda il mondo diviso in due parti: la parte “buona” (il buon samaritano) rappresentato dagli “animalisti”, come li definisce la legge n. 6, la parte “cattiva” rappresentata da chi alleva e da chi commercia alla luce del sole gli animali, per definizione “torturatori”.E’ una logica culturalmente inaccettabile in sè,di condanna a priori non motivata dalla realtà, che rende più povera di strumenti la società civile ed allontana gli obiettivi comuni: tutelare salute e benessere degli animali, sviluppare il rapporto uomo/animali domestici.
Il dissenso totale è sul mancato coinvolgimento delle organizzazioni degli allevatori sportivi e dei commercianti degli animali da compagnia, nella predisposizione del nuovo testo di legge uscito in febbraio. Ricordiamo che l’organizzazione FOI Onlus, assieme a AISAD e AIPA (organizzazioni dei commercianti specializzati), ha collaborato alla stesura dell’unica legge regionale italiana di attuazione dell’Accordo Stato-Regioni (del 2005) sul benessere animale (Emilia Romagna) e che FOI è l’unica organizzazione al mondo che ha adottato volontariamente un Disciplinare completo a tutela del benessere degli uccelli in tutta la filiera.
Aspettiamo fiduciosi di poter collaborare anche con la Regione Piemonte.
20 maggio 2010-Banfi
L.R. PIEMONTE n. 43/1986:
“Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici”.
Sommario: in base al chiarimento sul termine “specie esotiche”, le specie allevate in cattività dagli allevatori sportivi non rientrano nell’ambito applicativo della legge citata. Pertanto gli allevatori sportivi che risiedono nella Regione Piemonte e che detengono ed allevano specie previste dai regolamenti C.O.M non sono tenuti ad adeguarsi agli obblighi previsti dalla L.R. n.43/86
La legge citata ha fatto discutere moltissimo il nostro Movimento in queste ultime settimane, avendo suscitato stupore ed allarme.
Stupore, poiché di una legge regionale promulgata nel 1986 siamo venuti a conoscenza solo …24 anni dopo!. Eppure siamo i primi e diretti interessati, con i nostri 20.000 allevatori associati che ogni anno fanno nascere circa 2 milioni di uccelli, fra cui specie “esotiche” (definizione del dizionario: “specie originate in Paesi lontani”). Dunque, c’è un grave problema di informazione, ma sopratutto, a monte, di coinvolgimento delle organizzazioni degli allevatori sportivi e dei commercianti di piccoli animali da compagnia.
Allarme, poiché abbiamo percepito il rischio di migliaia di uccelli (e loro detentori!) fuori legge in tutta la regione Piemonte.
Oltretutto, questa legge non ha equivalenti in Italia ed in Europa, per quanto ne sappiamo.Si tratta di una legge a tutela del benessere degli animali appunto definiti “esotici”, mentre tutte le normative vigenti tutelano tutti gli animali, qualunque sia la loro origine.
Il dialogo aperto con i dirigenti della Regione Piemonte, settore Prevenzione Veterinaria, ha consentito di chiarire gli intendimenti della Regione medesima ed il contenuto pratico della parola “esotico” utilizzata nell’ambito della L.R. n. 43/86. La chiave per il nostro Movimento è nella interpretazione dell’art.1, comma b) del Regolamento applicativo della legge citata: rientrano“nella definizione di animali esotici….le specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali NON esistono, in Italia, consistenti popolazioni naturali od allevate, ed i cui esemplari sono stati importati o si sono riprodotti in cattività in NUMERO LIMITATO nel territorio nazionale”.
Gli allevatori sportivi detengono ed allevano specie che- pur originarie storicamente di Paesi lontani, e dunque “esotiche”- sono da decenni riprodotte in cattività, sono in popolazioni molto consistenti presenti sul territorio del nostro Paese ( e dell’Unione Europea: su questi temi sarebbe il momento di ragionare in termini “europei”), ed in alcuni casi hanno colonizzato vaste aree in cui vivono in stato di naturale libertà. La decisione della Regione Piemonte è stata dunque quella di escludere dalla normativa le specie allevate abitualmente dagli allevatori sportivi.
Un sincero ringraziamento al dr. Barbarino per la gentile disponibilità al chiarimento, in una vicenda abbastanza anomala.
La L.R. n. 43/86 ha un figlio, destinato a sostituirla: la L.R. n. 6/2010, del 18/02/2010.L’auspicio è che la gestione di questa nuova normativa non proceda secondo i canali della precedente, sia in termini di coinvolgimento di tutte le categorie interessate che in termini di informazione. Nel ricordare l’esistenza di questa legge, non possiamo che rinnovare una nostra preoccupazione ed un motivo di dissenso.
La preoccupazione è che si continui nell’assunto che la tutela della vita e del benessere degli animali veda il mondo diviso in due parti: la parte “buona” (il buon samaritano) rappresentato dagli “animalisti”, come li definisce la legge n. 6, la parte “cattiva” rappresentata da chi alleva e da chi commercia alla luce del sole gli animali, per definizione “torturatori”.E’ una logica culturalmente inaccettabile in sè,di condanna a priori non motivata dalla realtà, che rende più povera di strumenti la società civile ed allontana gli obiettivi comuni: tutelare salute e benessere degli animali, sviluppare il rapporto uomo/animali domestici.
Il dissenso totale è sul mancato coinvolgimento delle organizzazioni degli allevatori sportivi e dei commercianti degli animali da compagnia, nella predisposizione del nuovo testo di legge uscito in febbraio. Ricordiamo che l’organizzazione FOI Onlus, assieme a AISAD e AIPA (organizzazioni dei commercianti specializzati), ha collaborato alla stesura dell’unica legge regionale italiana di attuazione dell’Accordo Stato-Regioni (del 2005) sul benessere animale (Emilia Romagna) e che FOI è l’unica organizzazione al mondo che ha adottato volontariamente un Disciplinare completo a tutela del benessere degli uccelli in tutta la filiera.
Aspettiamo fiduciosi di poter collaborare anche con la Regione Piemonte.
20 maggio 2010-Banfi
